Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art6 · fonte del testo