Le funzioni di sindaci dell'istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, e da tre funzionari rispettivamente designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e del tesoro. Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, e' nominato un supplente. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanita' ed i suoi componenti durano in carica, per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta, esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art9 · fonte del testo