Art. 29 — Spese per il funzionamento dell'ISPE
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Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede con un contributo annuo di lire 250 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 239
1aLa L. 18 marzo 1968, n. 239 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969".
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 13 gennaio 1973
