L'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, contrasta con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, poiché l'addizionale ECA ed il suo aumento - essendo congegnati in modo da gravare sugli stessi redditi per i quali si deve l'imposta (o sovrimposta) principale concernente le società, i terreni, i fabbricati etc. - finiscono per incidere, senza che se ne veda una giustificazione, in maniera diversa da contribuente a contribuente, nonostante che la situazione di ciascuno di costoro, presa come presupposto per l'obbligo tributario, sia obiettivamente identica. La diversità di trattamento non può essere giustificata con la diversa situazione di chi, relativamente ad un dato periodo di imposta, può assolvere il suo obbligo tributario dopo il 1x gennaio 1961 rispetto a chi, per lo stesso periodo tributario e per le stesse imposte, ha dovuto pagare anteriormente quella data, sia perché il vantaggio derivante dal ritardo nel pagamento non è segno, di per sé, d'una maggiore capacità contributiva (tanto più in quanto è compensata, almeno di recente, dall'obbligo di pagare gli interessi sulle somme dovute a titolo di imposta); sia perché risulta, e dal testo delle norme denunciate e dai lavori preparatori, che il legislatore non è stato mosso dall'intento di disciplinare in modo diseguale situazioni da esso ritenute diseguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione delle necessità di bilancio. L'illegittimità costituzionale non colpisce la seconda parte del primo comma dell'art. 2, che riguarda le imposte di registro, di successione, ipotecarie e sul valore dell'asse ereditario, poiché in tali casi l'imposta e con essa l'aumento dell'addizionale sono dovuti per fatti e situazioni posteriori al 18 gennaio 1962, giorno in cui è entrata in vigore la legge denunciata: legge che perciò, su questo punto, non si riferisce al tempo anteriore e fa gravare ugualmente l'addizionale su tutti coloro rispetto ai quali si è prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto. Non è colpita dal vizio di illegittimità costituzionale la prima parte del primo comma del citato art. 2 nel suo riferimento al periodo d'imposta corrispondente all'anno solare 1960, poiché la norma è illegittima non perché ed in quanto si riferisce a periodi di imposta anteriore al 1961, ma solo perché ed in quanto l'incidenza dell'addizionale sul reddito maturato in tali periodi da' luogo a diversità di trattamento fra contribuente e contribuente. Pertanto l'art. 2, primo comma, prima parte, è costituzionalmente illegittimo solo in quanto fa gravare l'obbligo dell'addizionale su presupposti maturati in periodi di imposta anteriore al 1960 o al 1959-60. Anche il secondo comma dell'art. 2 legge 10 dicembre 1961, n. 1346 - nonostante che non vi siano ripetute le parole "ancorché riferentesi a periodi di imposta anteriore" è costituzionalmente illegittimo in quanto la norma - che appunto è stata intesa nella prassi degli uffici finanziari nel senso della retroattività almeno riguardo all'addizionale relativa all'imposta o sovrimposta sui fabbricati si estende a periodi impositivi rispetto ai quali, nei confronti di alcuni contribuenti, il tributo si è reso esigibile anteriormente al 1x gennaio 1962, mentre nei confronti degli altri contribuenti si è reco esigibile a cominciare da tale data.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni · Art. 3 Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni