Articolo abrogato dalla l. 27 febbraio 1955, n. 84.
Abrogato dal 7 aprile 1955
Articolo abrogato dalla l. 27 febbraio 1955, n. 84.
Abrogato dal 7 aprile 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1940 al 7 aprile 1955. 29 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il limite massimo di eta' per conseguire la nomina a sottotenente di complemento e' stabilito in cinquanta anni per i marescialli maggiori e in quaranta per gli altri sottufficiali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1955, N. 84
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234~art3 · fonte del testo