Art. 10 — Sordomuti ultrasessantacinquenni
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Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.
Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 28 dicembre 2011
