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Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopracitato, e' fissato nella misura seguente:

  • a)nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, L. 9000;
  • b)nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti e fino a 100.000, L. 4500;
  • c)nei Comuni con piu' di 15.000 abitanti e fino a 40.000, L. 2250;
  • d)nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti e fino ai 15.000, L. 1800;
  • e)nei Comuni con piu' di 5000 abitanti e fino ai 10.000, L. 1000. Con successivo provvedimento legislativo sara' determinata l'entita' del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.

Testo in vigore dal 13 marzo 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;54~art2 · fonte del testo