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I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza per la attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
- a)per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonche' delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;
- b)per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971
