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Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:

  • a)premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
  • b)premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;
  • c)sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
  • d)sussidi ad enti italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita' assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 22 gennaio 1992

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977. 14 parole tolte, 85 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il Ministero degli affari esteritolto: , entro i limiti degli stanziamenti tolto: animali aggiunto: annuali del proprio bilanciotolto: , e' autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o aggiunto: apolidi nonche' a cittadini italiani residenti tolto: stabilmente all'estero che vengono aggiunto: all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio tolto: o di perfezionamentoaggiunto: , di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si tolto: recano aggiunto: rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di tolto: ricerca aggiunto: specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni tolto: italiane legalmente riconosciute aggiunto: ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b)aggiunto: ;

aggiunto: d) sussidi ad enti italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita' assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art1 · fonte del testo