[1]Per le contravvenzioni alle norme contenute nella presente legge si procedera' nei modi e forme stabiliti agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.
[2]I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con ammende estensibili fino a L. 1000, salvo quanto sia in piu' stabilito dalle leggi generali e speciali.
Testo vigente dal 25 luglio 1904
