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Sulle somme stanziate all'art. 1, possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi:

  • 1)contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi nelle zone nelle quali la lotta stessa era stata dichiarata obbligatoria a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987. La misura massima di tale contributo non potra' essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Commissariato generale anticoccidico. Se la lotta viene eseguita dall'agrumicoltore con squadre proprie o con squadre di ditte industriali la spesa complessiva e' calcolata in base alla quantita' di cianoide impiegata;
  • 2)contributi supplementari, nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva calcolata secondo le norme di cui al n. 1 quando la cura sia stata eseguita:
  • a)nei limoneti colpiti da malsecco;
  • b)negli agrumeti colpiti nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversita' atmosferica o patologica, a causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della meta';
  • c)negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti; ((Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio)).
  • 3)contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti in misura non superiore al 10 per cento delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, sempreche' l'adozione di tale sistema sia stata dal Commissariato generale anticoccidico preventivamente autorizzata per essersi riconosciuta inattuabile l'applicazione del sistema cianidrico. In tal caso il proprietario od enfiteuta, concessionario dei contributi predetti, e' tenuto a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute;
  • 4)contributi di attrezzatura al Commissariato generale anticoccidico nella misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa. Alla reintegrazione della parte residua il Commissariato provvedera' mediante la costituzione di un apposito fondo di ammortamento;
  • 5)contributo al Commissariato generale anticoccidico, nella misura di 20 milioni, nelle spese di funzionamento del Commissariato stesso con particolare riguardo a quelle inerenti alla direzione tecnica delle operazioni e agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta. 1 Alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico sono tenuti a concorrere i Consorzi anticoccidici i quali devolveranno al Commissariato la meta' dei contributi riscossi ai sensi dell'art. 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1956, n. 1532

1

La L. 23 dicembre 1956, n. 1532 ha disposto (con l'art. 4) che "Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e' elevato a lire 30 milioni."

Testo in vigore dal 2 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1952 al 2 febbraio 1956. 22 parole aggiunte.

c) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti; aggiunto: Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1956, n. 1532

    La L. 23 dicembre 1956, n. 1532 ha disposto (con l'art. 4) che "Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e' elevato a lire 30 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;136~art2 · fonte del testo