Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore e' concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sara' aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancor da concedere e' ridotta di un quinto.
[2]A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non e' concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.
[3]I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori alla presente legge, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni predette.
[4]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
