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[1]Agli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore e' concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sara' aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancor da concedere e' ridotta di un quinto.
[2]A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non e' concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.
[3]I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge.8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 gennaio 1927, n. 119, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2456, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'art. 116 ter e l'ultimo comma dell'art. 118 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito sono modificati nel senso che i capitani e i tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge predetta, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni stesse".
Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
