Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1926 al 4 marzo 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore e' concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sara' aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancor da concedere e' ridotta di un quinto.
[2]A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non e' concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.
[3]((I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 4 marzo 1927
