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[1]Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «Commissione» per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorita' che lo pronuncia.
[2]((Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22 e la commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1926 al 16 dicembre 2009
