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[1]Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «Commissione» per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorita' che lo pronuncia.
[2]Fa eccezione la Commissione centrale di cui all'art. 22, in cui i membri si riuniscono per discutere e decidere.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926
