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[1]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.
[2]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
