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[2]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio. 16
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, 1° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600".
IL Regio D.L. 16 agosto 1926, n. 1477, convertito senza modificazioni dalla L. 10 aprile 1927, n. 627, nel modificare l'art. 15, ultimo comma del Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il trattamento previsto dal primo e dal secondo comma del presente articolo e' concesso, con retroattivita', a tutti gli effetti, dal giorno in cui lasciarono il servizio permanente, anche ai colonnelli, generali di brigata, generali di divisione e gradi corrispondenti che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 ottobre 1925 al 30 marzo 1926. Per i colonnelli e generali nel ruolo tecnico di artiglieria si potra' prescindere dal requisito delle due campagne di guerra".
L. 17 aprile 1930, n. 480
16La L. 17 aprile 1930, n. 480 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneita' e risultino percio' esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli alla fine del sesto mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda. Dalla data di eliminazione dai ruoli sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio".
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 12 gennaio 1933
