Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1926 al 2 settembre 1926. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.2
[2]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 855, convertito senza modificazioni dalla L. 21 novembre 1926, n. 2147, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, 1° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600".
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 2 settembre 1926
