Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 aprile 1930, n. 480

16

La L. 17 aprile 1930, n. 480 ha disposto (con l'art. 23, commi 1 e 2) che "E' abrogata la facolta' fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento. E' in facolta' del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 14 maggio 1930.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 aprile 1930, n. 480

    La L. 17 aprile 1930, n. 480 ha disposto (con l'art. 23, commi 1 e 2) che "E' abrogata la facolta' fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento. E' in facolta' del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art36 · fonte del testo