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Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 aprile 1930, n. 480
16La L. 17 aprile 1930, n. 480 ha disposto (con l'art. 23, commi 1 e 2) che "E' abrogata la facolta' fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento. E' in facolta' del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
