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Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 14 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art36 · fonte del testo