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[1]Per l'ammissione dei tenenti colonnelli allo esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.

[2]In deroga pero' a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art66 · fonte del testo