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[1]I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
[2]I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1932, n. 1626
19La L. 20 dicembre 1932, n. 1626 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera b)) che "in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
