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[1]I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

[2]I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 12 gennaio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art67 · fonte del testo