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[1]L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:
- a)avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;
- b)possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.
[2]L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
