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[1]((L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

  • a)avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;
  • b)possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
  • c)possedere i requisiti di cui agli articoli 47, 49, 50 e 52, se capitano, maggiore o tenente colonnello)).

[2]L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superioreaggiunto: ;

aggiunto: c) possedere i requisiti di cui agli articoli 47, 49, 50 e 52, se capitano, maggiore o tenente colonnello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art1 · fonte del testo