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[1]Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento a disposizione (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purche' non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle, oppure quando l'interessato debba fare vacanza per altro motivo. 4
[2]Gli ufficiali collocati a disposizione d'autorita' od a domanda - se prescelti per l'avanzamento - conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, pero', conseguire promozioni i generali ed i colonnelli collocati a disposizione perche' non prescelti per l'avanzamento, finche' permangono in tale posizione.
[3]Gli ufficiali collocati fuori organico d'autorita' non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli collocati fuori organico a domanda possono, invece, conseguirla a loro turno, se prescelti per l'avanzamento, con le norme e modalita' stabilite nel regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Testo in vigore dal 4 luglio 1936 al 1 luglio 1937
