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[1]Gli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento fuori quadro (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purche' non si venga a, superare il numero di vacanze stabilite per l'anno dalle tabelle.
[2]Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.
[3]((Le domande non accolte decadono il 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere ripresentate negli anni successivi)).
[4]L'ufficiale collocato, d'autorita' o a domanda, nella posizione di fuori quadro o di fuori organico e' preso in esame per l'avanzamento in tale posizione.
[5]L'avanzamento dell'ufficiale fuori organico o fuori quadro ha luogo ad anzianita' o a scelta ordinaria, con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta ordinaria dei pari grado in servizio permanente effettivo della stessa arma, corpo, servizio o ruolo, ma senza corso valutativo, esami, esperimenti o valutazione dei titoli. Per il capitano si addiviene - dopo la classifica - alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorita' di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio.
[6]L'ufficiale fuori organico o fuori quadro giudicato prescelto e' iscritto sul quadro di avanzamento e consegue la promozione subito dopo il pari grado che lo precedeva nel ruolo allorche' cesso' dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale; l'ufficiale giudicato non prescelto non puo' essere ripreso in esame per l'avanzamento finche' rimane nella posizione di fuori organico o di fuori quadro.
[7]Il colonnello fuori quadro proveniente dal ruolo di mobilitazione puo' conseguire la promozione solo dopo che abbiano cessato di appartenere al ruolo comando i pari grado che lo precedevano nel ruolo stesso.
[9]L'ufficiale collocato nella posizione di fuori quadro o di fuori organico perche' non prescelto, che consegua la promozione durante la permanenza in tale posizione, ha diritto, quando e' collocato in ausiliaria, al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo; se invece consegue la promozione in applicazione dell'art. 131, ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado come sopra conseguito.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Il Regio D.L. 6 luglio 1938, n. 1166, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2166, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito con l'art. 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, ha vigore dal 5 ottobre 1935-XIII".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
