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[1]L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualita' militari o per qualita' organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, di sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni e grado superiore, puo' essere promosso per meriti eccezionali.
[2]Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando pero' il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119.
[3]Le proposte e per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
