Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualita' militari o per qualita' organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, di sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni e grado superiore, puo' essere promosso per meriti eccezionali.

[2]Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando pero' il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119.

[3]Le proposte e per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art115 · fonte del testo