Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'avanzamento degli ufficiali in congedo - ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione - ha luogo ad anzianita' od a scelta come e' indicato nella tabella allegato B alla presente legge.

tolto: Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

tolto: 1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1;

tolto: 2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

tolto: Nessun ufficiale in congedo puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art113 · fonte del testo