Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'avanzamento degli ufficiali in congedo - ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione - ha luogo ad anzianita' od a scelta come e' indicato nella tabella allegato B alla presente legge.
tolto: Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:
tolto: 1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1;
tolto: 2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.
tolto: Nessun ufficiale in congedo puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art113 · fonte del testo