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[1]Le autorita' giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento.

[2]Dalle predette autorita' l'ufficiale e' giudicato prescelto o non prescelto per l'avanzamento.

[3]L'ufficiale prescelto per l'avanzamento, salvo il disposto dell'articolo 10, e' iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, od a scelta speciale. Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art12 · fonte del testo