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[1]Le autorita' giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento.
[2]Dalle predette autorita' l'ufficiale e' giudicato prescelto o non prescelto per l'avanzamento.
[3]L'ufficiale prescelto per l'avanzamento, salvo il disposto dell'articolo 10, e' iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, od a scelta speciale. Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.
[4]((Salve le eccezioni di cui agli articoli 89, 93-bis, 96 e 110, non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento neanche per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo; la dichiarazione di promovibilita' e l'iscrizione dei detti ufficiali sul rispettivo quadro di avanzamento hanno luogo con le norme indicate negli articoli 49, 50, 52, 60, 85 e 97)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
