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[1]Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento ((assegnato)) alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

[2]I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 4 luglio 1936

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art121 · fonte del testo