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[1]Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento assegnato alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

[2]((I sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. Sono altresi' dispensati dalla frequenza dei corsi, nonche' dal partecipare ai periodi di esercitazioni, i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nelle Milizie Dicat e da Cos)).

Testo in vigore dal 4 luglio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 giugno 1934. 72 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento tolto: da assegnare aggiunto: assegnato alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato …

I sottotenenti, i tenenti tolto: ed aggiunto: e i capitani di complemento che rivestono tolto: il grado di ufficiale nella tolto: milizia aggiunto: Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. tolto: ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: Sono altresi' dispensati dalla frequenza dei corsi, nonche' dal partecipare ai periodi di esercitazioni, i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nelle Milizie Dicat e da Cos.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art121 · fonte del testo