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[1]Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento assegnato alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.
[2]((I sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. Sono altresi' dispensati dalla frequenza dei corsi, nonche' dal partecipare ai periodi di esercitazioni, i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nelle Milizie Dicat e da Cos)).
Testo in vigore dal 4 luglio 1936 al 9 ottobre 2010
