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In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti;
- b)gli esami per la scelta speciale sono sospesi;
- c)non si applicano agli ufficiali ne' i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, ne' i periodi di permanenza minima nei grado, di cui all'articolo 33;
- d)rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
