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[1]L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali e' concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene.

[2]Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo e' calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art134 · fonte del testo