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[1]((L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso, calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento straordinario e' concesso:
[2]sottotenente: un quarto;
[3]tenente: un decimo;
[4]capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quinto;
[5]generale di brigata o generale di divisione: un quarto.
[6]Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli; la promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, nel qual caso l'eccedenza creata deve essere assorbita con la prima successiva vacanza.
[7]L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento straordinario di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo art. 135. Qualora, alla data di tale giudizio, l'ufficiale risulti non piu' appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione e lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento straordinario si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al ruolo di cui sopra. Qualora, per effetto del suddetto avanzamento, l'ufficiale debba conseguire la promozione e non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme del comma precedente)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1939 al 9 ottobre 2010
