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L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta,se egli risulti pretermesso all'avanzamento puo' conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141. Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 25 febbraio 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art145 · fonte del testo