Art. 145 — null
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Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654
12con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'art. 145 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e' sostituito, nei riguardi degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dal seguente: "L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio, da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia e' assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti pretermesso nell'avanzamento, e' valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente. L'ufficiale, che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, pero', qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici. L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura, per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni e malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, puo' conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma terzo dell'articolo precedente. La successiva promozione e', pero', subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo tempo, ai soli effetti giuridici"." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 1945.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1947 al 9 ottobre 2010
