Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 9 ottobre 2010. 185 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.
tolto: L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avra' luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.
tolto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.
tolto: Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianita', i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.
tolto: I non prescelti per l'avanzamento saranno collocati fuori organico, sempre che non concorrano - unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando - al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art149 · fonte del testo