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[1]Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianita', ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale.

[2]Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:

  • a)agli ufficiali che abbiano gia' compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano gia' stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge;
  • b)a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto - in parte - dette periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art147 · fonte del testo