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[1]((Le disposizioni contenute nell'art. 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per la inscrizione sui quadri di avanzamento fino al quadro 1936-1937 incluso ad anzianita', ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale e a coloro che, compresi nei limiti suddetti, siano promossi, a senso delle disposizioni contenute nell'art. 94, fino a tutto il 30 giugno 1937-XV)).
[2]Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:
- a)agli ufficiali che abbiano gia' compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano gia' stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge;
- b)a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto - in parte - dette periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.
Testo in vigore dal 4 luglio 1936 al 1 luglio 1937
