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[1]In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilita' saranno applicati gradualmente, come segue:
[2]anno 1934 anno 1935 anno 1936
[3]- - - generale di divisione....... 63 62 62 generale di brigata e maggior generale.................. 61 60 59 colonnello.................. 57 56 56 tenente colonnello.......... 54 53 52 maggiore.................... 52 51 50 capitano.................... 48 47 46
[4]Il Ministro per la guerra, in assolutamente eccezionale, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, puo', fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilita' a chi eccella per qualita' professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicche' il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito.
[5]Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel Bollettino militare, della relativa motivazione.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
