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[1]Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.
[2]L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avra' luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.
[3]COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.
[4]Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianita', i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.
[5]I non prescelti per l'avanzamento saranno collocati fuori organico, sempre che non concorrano - unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando - al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 12 gennaio 1942, n. 213
11Il Regio Decreto 12 gennaio 1942, n. 213 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il ruolo transitorio previsto dall'art. 149 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, e dall'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, e' mantenuto fino ad estinzione". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Gli ufficiali che ne fanno parte sono computati nel numero di quelli compresi negli elenchi di cui al precedente art. 2".
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 9 ottobre 2010
