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[1]Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.
[2]L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avra' luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.
[3]Agli ufficiali suddetti si applicano i limiti di promovibilita' stabiliti dall'articolo 35.
[4]Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianita', i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.
[5]I non prescelti per l'avanzamento saranno collocati fuori organico, sempre che non concorrano - unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando - al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
