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[1]L'ufficiale, durante la disponibilita', l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e quella dal grado, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento.

[2]Al termine della disponibilita', dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado l'ufficiale e' preso in esame per l'avanzamento se - subite le eventuali deduzioni di anzianita' volute dalla legge sullo stato degli ufficiali - risulti ancora compreso nel limiti di anzianita' per la iscrizione sul quadro di avanzamento.

[3]L'ufficiale gia' prescelto per l'avanzamento, che venga collocato in una delle posizioni di cui al primo comma del presente articolo, non puo' conseguire promozione finche' rimane nella posizione stessa. Al termine di essa, si applicano all'ufficiale le disposizioni del comma precedente, avvertendo che il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in servizio permanente effettivo dovra' essere nuovamente sottoposto alla classifica di cui all'articolo 47.

[4]Solo l'ufficiale in aspettativa, per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue - all'atto della promozione - l'anzianita' di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art15 · fonte del testo