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[1]Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.

[2]Per le modalita' dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), ne' debbono frequentare appositi corsi di istruzione.

[3]Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purche' non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art178 · fonte del testo