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[1]L'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per la iscrizione sul quadro di avanzamento puo' rinunziare all'avanzamento stesso, anche se gia' iscritto sul quadro.

[2]In tal caso, e' considerato come «non prescelto per l'avanzamento».

[3]L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria, e' considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art18 · fonte del testo