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[1]L'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per la iscrizione sul quadro di avanzamento puo' rinunziare all'avanzamento stesso, anche se gia' iscritto sul quadro.
[2]In tal caso, e' considerato come «non prescelto per l'avanzamento».
[3]((Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento a scelta ordinaria, e', considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti od esami successivi.
[4]Tale autorizzazione puo' essere concessa solo all'ufficiale nei cui confronti non si sarebbe applicato i'art. 30 qualora avesse frequentato e superato il corso, oppure sostenuto e superato gli esperimenti od esami)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
