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[1]A tutti gli ufficiali che vengono inscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati non prescelti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 19, 20, e' data conoscenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]A tutti gli ufficiali dichiarati non prescelti, o cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, e' data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[3]----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 giugno 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art22 · fonte del testo